Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari la Comunità Europea stabilisce i riconoscimenti: DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), che identificano un prodotto agricolo o alimentare per la sua origine geografica.
Istituiti ai sensi del Reg. Cee n. 2081/92 e sue modiche, che stabilisce le norme relative alla "protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari", tali marchi rappresentano la garanzia, rafforzata dalla tutela dell'Unione Europea, che permette al consumatore di conoscere con certezza l'origine e le caratteristiche degli alimenti che acquista, rigorosamente prodotti nel rispetto di precisi disciplinari costituendo inoltre una tutela anche per gli stessi produttori, nei confronti di eventuali imitazioni o di concorrenza sleale.

Indicazione Geografica Protetta (IGP)

Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli e alimentari la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono in un'area geografica determinata e le cui qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possono essere attribuite all'origine geografica comprensiva dei suoi fattori naturali e umani. In particolare per la Castagna del M. Amiata sono messi in evidenza tutti i requisiti cogenti relativi a:

  • La tipologia del frutto e varietà con le indicazioni delle caratteristiche per l’immissione nel mercato
  • La delimitazione dell’area geografica di produzione e le quantità massime ottenibili per pianta e\o ettaro
  • Modalità di coltivazione, preparazione e conservazione
  • Sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto.
Di seguito le modalità operative per le attività necessarie all’attribuzione dell’IGP “Castagna del Monte Amiata” tratte dal piano di controllo redatto dall’Ente di Certificazione I.M.C. :

Gli elementi della filiera legata alla commercializzazione del prodotto
Produttore soggetto che produce le operazioni volte alla produzione, imballaggio ed identificazione dei prodotti agricoli ottenuti in tale azienda secondo il Disciplinare di produzione dell’IGP “Castagna del M. Amiata”.
Preparatore soggetto che effettua operazioni di cernita, calibratura, trattamento e conservazione e/o condizionamento dei frutti ottenuti secondo il Disciplinare di produzione
Commerciante soggetto che detiene o espone a scopo di vendita o comunque immetta in commercio dei prodotti certificati ed etichettati col marchio di conformità dell’ IGP “Castagna del M. Amiata”.

Domanda per la certificazione

La prima fase per attivare l’iter di certificazione è costituita dalla Domanda di iscrizione presso l’Associazione per la valorizzazione della Castagna del M. Amiata IGP e dalla Richiesta di Assoggettamento con iscrizione all’Elenco e all’Uso del Marchio IGP Castagna del M. Amiata (documento controllato DIA), da parte dei soggetti che intendono produrre, conservare condizionare e\o commercializzare il prodotto IGP da effettuarsi entro il 30 aprile dell’anno in cui intende contrassegnare il prodotto con l’Indicazione Geografica Protetta.IMC verifica la capacità dell’operatore di garantire il mantenimento dei requisiti ed il rispetto del Disciplinare di produzione Indicazione Geografica Protetta “Castagna del Monte Amiata” mediante controlli documentali, verifiche ispettive ed analisi di prova. I controlli, per tutto il triennio, riguarderanno le aziende richiedenti l’utilizzo del marchio IGP sia in fase di avvio che in fase di sorveglianza.

MODULISTICA SCARICABILE

Produttori

Preparatori Commercianti